Art. 1
In vigore dal 23 gen 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - DE
FRANCISCI - JUNG - ACERBO - CIANO
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 32, foglio 39. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-rd-1