Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 230
In vigore dal 23 gen 1934
Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui moniti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata, caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-230