Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 227
In vigore dal 23 gen 1934
La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-227