Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo V

Art. 227

In vigore dal 23 gen 1934
La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-227

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