Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 224
In vigore dal 23 gen 1934
Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-224