Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 219
In vigore dal 12 feb 1971
Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila.
La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 1970, n. 1292 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi degli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. L'ammenda ivi prevista e' elevata a lire 30 mila nel minimo ed a lire 1 milione e 500 mila nel massimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-219