Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo V

Art. 214

In vigore dal 23 gen 1934
Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-214

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