Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 213
In vigore dal 23 gen 1934
L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-213