Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 208
In vigore dal 23 gen 1934
Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi Regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonché, pei ricorsi previsti nell', le norme del Titolo III, Capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-208