Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 203
In vigore dal 23 gen 1934
Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli quanto l'istanza per revocazione di cui all' devono essere precedute, a pena di irricevibilità, dal deposito della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.
Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-203