Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 198
In vigore dal 23 gen 1934
Se il Tribunale Superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta.
Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.
Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e nel caso di cui alla lettera b) dell' decide anche nel merito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-198