Art. 198
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 198

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In vigore dal 23 gen 1934
Se il Tribunale Superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta. Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente. Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e nel caso di cui alla lettera b) dell' decide anche nel merito.
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