Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 193
In vigore dal 23 gen 1934
L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dall'Avvocatura dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-193