Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 196

In vigore dal 23 gen 1934
Se il giudice delegato del Tribunale Superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contradizione coi documenti, può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti. Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-196

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