Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 200

In vigore dal 23 gen 1934
Contro decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione: a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell' della legge 31 marzo 1877, n. 3761; b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, o se si verifichi la contradditorietà prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo. Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa è rinviata allo stesso Tribunale Superiore della acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-200

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