Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 204
In vigore dal 23 gen 1934
Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore si osserva il disposto dell'articolo 473 del Codice di procedura civile.
La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'articolo 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'articolo 360 del Codice medesimo.
Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-204