Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 207

In vigore dal 23 gen 1934
Per le azioni possessorie previste dall' si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-207

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo