Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 207
In vigore dal 23 gen 1934
Per le azioni possessorie previste dall' si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-207