Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo V

Art. 212

Abrogato
In vigore dal 27 dic 1937
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 5 NOVEMBRE 1937, N. 2101, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 APRILE 1938, N. 707

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-212

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