Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 212
AbrogatoIn vigore dal 27 dic 1937
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 5 NOVEMBRE 1937, N. 2101, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 APRILE 1938, N. 707
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-212