Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 215
In vigore dal 23 gen 1934
I concessionari di grandi derivazioni d'acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonché l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle finanze.
La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza, nei limiti massimi indicati dal precedente e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell', senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-215