Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 218
In vigore dal 23 gen 1934
L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi e contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni.
I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.
Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.
Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-218