Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 220
In vigore dal 23 gen 1934
I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all', possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonché dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.
I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-220