Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 206
In vigore dal 23 gen 1934
L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale Superiore sui ricorsi previsti dall', si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese. L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potrà essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'articolo 556 del Codice di procedura civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-206