Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 151
In vigore dal 23 gen 1934
Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli , primo comma, del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale.
Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell' dello stesso Codice.
Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell' della presente legge.
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