Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 157
In vigore dal 23 gen 1934
Eseguito il deposito del ricorso, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici.
Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio.
Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte di appello del Regno.
Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.
Il mandato può essere scritto a piedi del ricorso. In tal caso è dovuta la tassa di bollo di L. 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall' della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal procuratore o dall'avvocato.
Storico versioni
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