Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 159
In vigore dal 23 gen 1934
I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.
I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi. La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-159