Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 164
In vigore dal 23 gen 1934
Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.
La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.
Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.
Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-164