Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 166
In vigore dal 23 gen 1934
Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni.
Allorchè ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per la eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.
Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-166