Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 165
In vigore dal 23 gen 1934
La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.
Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.
La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria.
Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli.
Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore. Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga.
Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.
Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell' del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.
I testimoni sono citati per biglietto.
Storico versioni
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