Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 168

In vigore dal 23 gen 1934
Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-168

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