Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 172
In vigore dal 23 gen 1934
Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.
Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.
Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.
Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-172