Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 175

In vigore dal 23 gen 1934
Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-175

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