Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 175
In vigore dal 23 gen 1934
Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-175