Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 178
In vigore dal 23 gen 1934
Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite.
La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell' del Regio decreto 31 agosto 1901, n. 403, sul procedimento sommario.
Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-178