Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 181

In vigore dal 23 gen 1934
All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-181

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