Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 185
In vigore dal 23 gen 1934
Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-185