Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 184
In vigore dal 23 gen 1934
La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:
a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;
b) la trascrizione integrale del dispositivo;
c) la data della pubblicazione.
Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa.
Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.
L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-184