Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 184

In vigore dal 23 gen 1934
La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene: a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti; b) la trascrizione integrale del dispositivo; c) la data della pubblicazione. Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione. L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-184

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