Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 179

In vigore dal 23 gen 1934
Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione. Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-179

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo