Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 177
In vigore dal 23 gen 1934
Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.
Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.
In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'articolo 283 del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-177