Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 173

In vigore dal 23 gen 1934
Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'. L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione. All'Amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo. La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-173

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