Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 171
In vigore dal 23 gen 1934
Quando si debba dare cauzione; questa è presentata al giudice e l'atto e ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'articolo 331 del Codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-171