Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 167
In vigore dal 23 gen 1934
Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio Civile aggregati al Tribunale Superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'.
In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.
Se i testimoni non si trovino sul lungo, il giudice può ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine.
In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-167