Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 174
In vigore dal 23 gen 1934
Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.
Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-174