Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 182
In vigore dal 23 gen 1934
Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-182