Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 187
In vigore dal 23 gen 1934
Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto.
Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell' del Codice di procedura civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-187