Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo IIICapo I

Art. 115

In vigore dal 23 gen 1934
Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-115

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