Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo III›Capo I
Art. 113
In vigore dal 11 mag 1965
Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.
Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'.
L'autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, per le linee la cui tensione normale dì esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio Civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.
Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera c)) che e' devoluto al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio il rilascio del nulla osta, alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dal presente articolo, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni.
- Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 9) che i decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui al presente articolo hanno efficacia di dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-113