Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo IIICapo I

Art. 109

In vigore dal 23 gen 1934
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministero dei lavori pubblici. In base a tali denuncie, il Ministero redige l'elenco generale delle centrali di produzione idro e termo elettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento. L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente. L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-109

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