Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo III›Capo I
Art. 112
In vigore dal 23 gen 1934
Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio Civile.
Le autorità di cui all' devono comunicare all'ufficio del Genio Civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata.
Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il Genio Civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al Prefetto secondo la rispettiva competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-112