Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo III›Capo I
Art. 114
In vigore dal 23 gen 1934
Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-114