Art. 114
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo IIICapo I

Art. 114

194 / 237
In vigore dal 23 gen 1934
Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-114