Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 192
In vigore dal 23 gen 1934
I ricorsi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche indicati nell' devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorità, dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-192