Art. 181
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 181

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In vigore dal 23 gen 1934
All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-181